Comunicato ufficiale n. 1 del 6 settembre 2021



L1. Certificazione Verde – Disposizioni per lo svolgimento dell’attività sportiva

A seguito della pubblicazione delle ultime Faq del “Dipartimento per lo sport” (aggiornamento del 4 settembre) si formula il presente Comunicato ufficiale che sostituisce n. 22 del 6 agosto u.s.

1) Cosa si intende per Certificazione Verde

Per Certificazione verde si intende qualsiasi documento valido, il cui QR Code è scansionabile e verificabile attraverso l’App “VerificaC19”.
Si ricorda che la Certificazione Verde attesta una delle seguenti ipotesi:

– avvenuta vaccinazione anti-SARS-– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in

seguito ad infezione da SARS-CoV-2 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le

circolari del Ministero della salute;
– effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 
fatto nelle 48 ore precedenti l’evento a cui si partecipa;

Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età (fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In zona bianca, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito con Certificazioni Verdi COVID-19, l’accesso a eventi e competizioni sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e CIP e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.

2) Utilizzo Certificazione Verde

Si ricorda che le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta l’attività sportiva di base CSI (quali allenamenti, gare, tornei, competizioni, etc.).

L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Si specifica che con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

La Certificazione Verde NON può essere sostituita da un’autodichiarazione ed il controllo deve essere effettuato ad ogni accesso al sito del gioco;

La Certificazione Verde NON occorre per il solo transito all’interno del sito sportivo necessario a raggiungere luoghi di allenamento o gara all’aperto;

La Certificazione Verde NON è richiesta per gli accompagnatori che devono assistere persone non autosufficienti (compresi i minori ed i disabili) all’interno degli spogliatoi.
In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde, se non per la predetta necessaria assistenza.

La Certificazione Verde NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.

3) Controllo sulla validità della Certificazione Verde

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sportive (ivi compresi i loro delegati quali ad esempio gli Operatori di accoglienza o “Safe sport”), in fase di triage, sono tenuti a verificare che i fruitori degli stessi siano muniti della idonea Certificazione Verde.

4) Tracciamento delle persone che accedono agli impianti
Obbligatorio 
il tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture.

Pertanto, è fondamentale reperire quanto meno, gli estremi di chi accede al sito sportivo: nome, cognome e numero di cellulare. Di conseguenza non va più utilizzato il modello 5 (autodichiarazione) allegato al Protocollo “Back to Sport”.

5) Accesso agli spogliatoi

L’accesso agli spogliatoi avviene come segue:

– per le attività sportive al chiuso (quali: pallavolo, ginnastica, pallacanestro, etc.) e l’utilizzo dei relativi spogliatoi, occorre la Certificazione Verde;
– per le attività sportive all’aperto (quali: calcio, calcio a cinque, tennis, padel, etc.) e l’utilizzo dei relativi spogliatoi, NON occorre la Certificazione Verde.

In ogni caso negli spogliatoi permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato dalle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”.

I servizi igienici possono essere utilizzati a prescindere dal possesso o meno della Certificazione Verde.

6) Lavoratori all’interno del sito sportivo

Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri), receptionist, etc. che operano all’interno di strutture in cui è richiesta la certificazione verde – ad oggi – NON occorre la Certificazione Verde, che rimane obbligatoria per tutti i fruitori (atleti/tesserati) dei servizi e delle attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.

7) Spettatori

È consentita la presenza degli spettatori, secondo quanto previsto dalle norme di legge, soltanto se muniti di idonea Certificazione verde.

Il Protocollo “Back to Sport” sarà aggiornato sulla base del presente Comunicato ufficiale.

Condividi sui social