FAQ

Aggiornate al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e al Decreto-legge 13 marzo 2021

Il Dipartimento per lo sport ha predisposto questa pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei testi legislativi inerenti le misure di contenimento del COVID-19.

Sono contenuti che vengono costantemente aggiornati anche in base alle domande che ci giungono con maggiore frequenza sul tema della pratica sportiva.

Le FAQ, predisposte nei limiti delle competenze del Dipartimento per lo sport, intendono facilitare la lettura delle indicazioni così come vengono definite.

Per questioni più generali, inclusi gli spostamenti, si rimanda alle FAQ presenti sul sito del Governo.

Qualora non trovaste la risposta alla vostra domanda è possibile scrivere una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: emergenzacovid.sport@governo.it (non sono accettati messaggi da indirizzi PEC).

Vedi anche la pagina di sintesi aggiornata.


  1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

  1. Quali sono gli sport di contatto?

In termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l’attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell’emergenza epidemiologica e dell’esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l’emanazione del decreto del Ministro dello sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi sia possibile svolgere in forma individuale. 

  1. Cosa si intende per “attività individuale”?

Per attività individuale si intende l’attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

  1. Cosa si intende per palestra?

Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso, sia individuale che di squadra.

  1. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?

Il DPCM 2 marzo 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico.

Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Come riportato sulla pagina dedicata nel sito del CONI, gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza – programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonisticicon date e luoghi certi, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali.

Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS.

Per quanto concerne gli allenamenti, in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto.

Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al seguente link.

  1. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

  1. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le disposizioni in merito all’utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare sono in capo al Ministero dell’Istruzione.

Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui all’art. 17, comma 2 del DPCM del 2 marzo 2021.

Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all’art. 18.

  1. Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?

Gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Tali competizioni e i relativi allenamenti sono infatti consentiti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

In forza di ciò, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello spogliatoio.

È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.

È inibito l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati sopra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.

  1. È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?

Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.

  1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? 

La possibilità di svolgimento dipende dall’inserimento in uno scenario di media, elevata o massima gravità.

Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

Pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. 

Lo svolgimento dell’attività sportiva potrà avvenire all’interno del territorio comunale, in forma individuale e all’aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona.

Nelle zone cd. arancioni, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima regione, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Riguardo specifiche attività sportive aeree, per esempio il Volo da Diporto o Sportivo (VDS) in zona arancione è consentito recarsi presso avio superfici o campi volo del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima regione.

In zona rossa è consentito lo svolgimento del VDS esclusivamente con decollo e atterraggio dall’avio superficie o dal campo volo situati all’interno dei confini del proprio Comune. Nel caso in cui il campo volo o l’aviosuperficie siano destinati esclusivamente al VDS, si applicherà la sospensione delle attività previste dalla norma.

In merito alla pratica di attività sportive che comportino uno spostamento, come corsa o ciclismo, in zona rossa è possibile varcare i confini comunali solo nel corso dello svolgimento della stessa (come ad esempio durante una sessione di allenamento, anche a livello amatoriale), a condizione che la conclusione dell’attività coincida con il luogo di partenza. In ogni caso non è consentito entrare in altro comune per poi iniziare la pratica sportiva.

In riferimento alle zone cd. “rafforzate”, le presenti disposizioni possono essere oggetto di ulteriori limitazioni tramite provvedimenti di enti locali o altri organismi competenti.
Pertanto, in questi casi si rimanda alle disposizioni (ordinanze, ecc.) delle autorità competenti.

  1. È possibile recarsi in comune diverso per praticare un’attività sportiva non disponibile nel proprio comune di residenza?

Le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ del sito del Governo, e ricordando che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

  1. È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate? 

L’art. 17 del DPCM del 2 marzo 2021, confermando quanto già previsto dal precedente DPCM, prevede al comma 1 che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva…” mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede  che “…l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli…”.

Dalla lettura del combinato disposto dei due commi, si ritiene che, nelle zone gialle ed arancioni, sia consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all’aperto anche presso aree all’aperto di palestre, fermo restando il distanziamento e che resta interdetto l’uso di eventuali spogliatoi disponibili all’interno delle zone non accessibili della struttura

  1. L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?

L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa.

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.

  1. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza. 

Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.

  1. È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”?

AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l’aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.

In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.

  1. È consentito l’uso della bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.

Qualora l’area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

  1. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?

I corsi in piscina sono sospesi nelle zone gialle, arancioni e rosse.  

  1. I personal training one to one possono proseguire?

I personal training one to one potranno continuare al chiuso solo per quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nelle attività riabilitative o terapeutiche. Sono inoltre consentite, nelle cd. zone gialle ed arancioni, le attività presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, esclusivamente all’aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) è possibile svolgere attività sportiva anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, all’interno del proprio comune, in forma individuale e all’aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona.

  1. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento?

Si. Sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma la fattispecie, prevedendo la presenza del/la solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni.

  1. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.?

Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all’aperto.

Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.

  1. È consentito svolgere convegni, congressi, eventi pubblici, assemblee incluso riunioni private?

Si ricorda che sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, o di enti equiparabili, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

  1. Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?

Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che siano organizzati all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Per lo spostamento degli atleti citati in premessa, sarà necessario applicare quanto previsto dai DPCM in vigore, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).

  1. Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisognare fare?

La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all’art. 18 del medesimo decreto, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 50, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 49, comma 5. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

  1. Quali sono i livelli essenziali di assistenza indicati dai DPCM?

Si fa presente che il Ministero della Salute, competente in materia, indica che i livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della Salute con DPCM del 12 gennaio 2017. Per maggiori informazioni consultare il seguente link.

  1. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?

Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione o, come disciplinato dall’art. 17, comma 2 del DPCM, se rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, o tra le prestazioni riabilitative o terapeutiche.

  1. È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?

Si, è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 
La partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.

  1. Un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, anche se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti di livello agonistico, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale consentiti dalla norma e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione), si conferma che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle come in quelle cd. arancioni, sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, è possibile spostarsi tra comuni “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Tra questi è possibile includere i centri e circoli sportivi.

Si ricorda, ove previsto, il ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

  1. I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica?

I centri di danza, al chiuso, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di sospensione delle attività. La sospensione riguarda anche le classi di danza classica. 

  1. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli esclusivamente all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. Peraltro, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del Ministro dello sport del 13 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento.

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospesi anche gli allenamenti svolti nei centri sportivi e circoli all’aperto.

  1. Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?

L’attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

È inoltre consentito l’utilizzo degli impianti per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove   di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.

  1. È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su pista e su ghiaccio su di una pista di dimensioni limitate posta all’aperto. Valgono gli stessi limiti degli impianti indoor? Oppure, mantenendo la distanza di sicurezza e applicando il protocollo della federazione sportiva, è possibile praticare l’attività?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale.

Tuttavia, negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.

  1. È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?

Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP.

Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.

  1. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

L’attività delle scuole calcio è sospesa. Tuttavia, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.

Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.

  1. Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?

La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svoti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.  

Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP.

Pertanto, gli sport di contatto di interesse nazionale, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare con gli allenamenti e le competizioni, all’aperto o a porte chiuse. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.

  1. Cosa è possibile fare nelle zone bianche?

Nelle zone bianche, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, cessano di applicarsi le sospensioni ed i divieti di esercizio previsti dal Capo III del DPCM del 2 marzo 2021, pertanto sarà possibile riprendere le attività sportive in palestre e piscine e quelle sospese dall’art. 17, comma 3, ovvero l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sarà però necessario applicare le misure anti-contagio previste dal citato DPCM, nonché i protocolli e le linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

  1. Quali sono le prescrizioni da rispettare per la riapertura delle palestre e piscine in zona bianca?

Le palestre e le piscine che in base all’art. 7 del DPCM 2 marzo 2021 intendono riaprire a seguito della cessata applicazione delle misure presenti al Capo III del medesimo DPCM, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, dovranno rispettare tutte le misure indicate nel nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” del Dipartimento per lo sport.faq ,  DPCM 2 marzo 2021 ,  DL 13 marzo 2021

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